Art. 1 . E` stata costituita l’Associazione Pro Loco
“ PER CANTU’”
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2. – Essa ha sede in Cantù, in Via Ginevrina da Fossano, 12, e l’eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.
Il Consiglio d’Amministrazione, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.
L’Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
Art. 3. – L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, è a tempo indeterminato e persegue i seguenti scopi: Promuovere con ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio canturino, promuoverne la fruizione in termini di conservazione e sviluppo delle realtà e potenzialità turistiche, naturalistiche, storiche, sociali, commerciali, enogastronomiche ed artigianali, onde promuoverne la crescita in ogni campo.
Svolge attività di volontariato mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4- Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di:
Svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti ed Associazioni, che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell’Associazione stessa.
Fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle tradizioni, dell’arte e della cultura locale, collaborando con gli enti preposti, a favorire anche la crescita di idonee professionalità, in sinergia anche con gli Istituti scolastici presenti sul territorio.
Promuovere scambi culturali e gemellaggi con associazioni analoghe sul territorio italiano e all’estero, attraverso manifestazioni, spettacoli, convegni ed incontri dedicati, coinvolgendo, in questo compito, l’amministrazione comunale, nella sua veste istituzionale.
Sensibilizzare la collettività allo sviluppo e alla crescita del turismo, con iniziative rivolte sia al pubblico nazionale che a quello internazionale, anche favorendo l’istituzione di Uffici informazioni ed accoglienza turistica, nonché i rapporti coi tour operator.
Promuovere e partecipare ad azioni di tutela e del territorio, in ogni sede e grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie
Art. 5- Soci
L’iscrizione alla Associazione è aperta a tutti cittadini residenti nel Comune di Cantù, e a coloro che, pur non residenti, manifestino la volontà di operare in forma volontaristica per il raggiungimento degli scopi sociali.
Si distinguono in:
Soci Fondatori
Soci Ordinari
Soci Onorari
Soci Fondatori:
La qualifica di socio fondatore è acquisita da chi si è fattivamente impegnato per la costituzione dell’Associazione, partecipando alla costituzione del fondo di dotazione originario della stessa.
I soci fondatori risultano nell’elenco generale dei Soci.
Soci ordinari:
La qualifica di Socio Ordinario viene acquisita all’atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d’Amministrazione.
Detta quota deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione, da parte del C.d.A., della iscrizione all’Associazione, o per i rituali rinnovi, entro il 31 Marzo di ogni anno d’esercizio.
Soci Onorari:
La qualifica di Socio Onorario può essere conferita, su delibera del C.d.A., alle seguenti categorie di persone:
Personalità che hanno contribuito alla crescita culturale e sociale della città, i cittadini Benemeriti nominati dal Comune, personalità che si sono particolarmente distinte in una determinata disciplina, persone che hanno dimostrato di svolgere azioni meritorie per la promozione del territorio, Studenti che abbiano manifestato particolare interesse agli scopi ed agli obiettivi dell’Associazione, purché presentati da un Socio ordinario.
I Soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa, e da eventuali altre contribuzioni, non hanno voto deliberativo nelle assemblee, e non sono eleggibili alle cariche sociali
L’adesione alla associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al C.d.A., recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone, e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i regolamenti.
Entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento delle domande stesse, il C.d.A. deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, con un provvedimento di accoglimento o di diniego esplicito.
Art. 6. – Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. E’ espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 7. – I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
Art. 8. – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio d’Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso.
Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 30 gg. dalla data stabilita dal Consiglio, si intende automaticamente escluso a far tempo dal giorno successivo a tale termine. La morosità verrà comunque dichiarata dal Consiglio.
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio d’Amministrazione. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
L’appartenenza alla Per Cantù ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo; le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, e gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che ad un comportamento corretto sia nelle relazioni in terne che verso terzi.
Art. 9 -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Segretario
L’Economo cassiere
Il Collegio dei revisori dei conti
Art. 9.1 Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco Pro Cantù risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno in cui l’Assemblea viene convocata-
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia Ordinaria che straordinaria, i Soci :
Soci Fondatori
Soci Ordinari
Soci Onorari
Hanno diritto di voto, e ad essere eletti alle cariche associative, i soci Fondatori e i soci Ordinari, che risultino maggiorenni.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Inoltre, sia in forma ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero dalla metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero dal Collegio dei Revisori dei conti.
In sede ordinaria l’Assemblea è regolarmente costituita – in prima convocazione- con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
In sede “straordinaria”, l’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, è valida la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con la metà più uno dei voti espressi.
Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due, e non è ammesso il voto per corrispondenza.
Normalmente l’Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede Ordinaria:
Provvedere alla nomina del Consiglio d’Amministrazione, del Presidente dell’Associazione e del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresi quelli supplenti.
Ratificare, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, l’entità delle quote associative annuali
Delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione
Deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi
Deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d’Amministrazione in sede straordinaria
Deliberare sulle modifiche del presente Statuto
Deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
Delibera ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d’Amministrazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria, è convocata on un preavviso di almeno venti giorni, da inviarsi a tutti i Soci a mezzo del servizio postale, o anche a mezzo di posta elettronica, fax, sms, o altri servizi di messaggistica.
In caso di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a dieci giorni.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, previa affissione nella sede sociale.
Art. 9.2 Consiglio d’Amministrazione.
– L’Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da un numero minimo di 6 a un numero massimo di 12 membri eletti tra i soci dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili, compreso un membro di diritto, nominato dall’Amministrazione comunale . In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto, e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
– Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per quanto concerne le modalità di convocazione del Consiglio d’Amministrazione, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso con congruo anticipo, a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo di fax, e-mail o sms.
– Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
– Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, per la ratifica; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Art. 9.3 Il Presidente.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di comprovata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Ove, in corso di mandato, intenda rinunciare al proprio incarico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio d’Amministrazione, che, a maggioranza, si esprimerà se accettare o meno la rinuncia.
Il Presidente dimissionario continuerà, sino all’avvicendamento del subentrante, a svolgere incombenze di ordinaria amministrazione.
Art. 9.4 Il Vice Presidente.
Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio d’Amministrazione fra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 9.5 Il Segretario.
Il Segretario eletto dal Consiglio d‘Amministrazione fra i suoi membri, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio d‘Amministrazione, coadiuva il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e/o opportune per il funzionamento dell’Associazione.
Cura la stesura e la tenuta dei libri verbali dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 9.6 L’Economo cassiere.
L’Economo cassiere, eletto dal Consiglio d’Amministrazione fra i suoi membri, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, provvede alla tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la stesura del bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione ed all’Assemblea.
Art. 9.7 Il collegio dei revisori dei conti.
Eletto dall’Assemblea, anche fra i non soci, esso si compone di numero tre membri effettivi e di due supplenti ( questi ultimi subentrano in caso di impedimento e/o cessazione di un membro effettivo).
Esso vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
Esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari di documenti giustificativi delle spese, nonché eventuali scostamenti dai budgets approvati.
Con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio d’Amministrazione, almeno in sede di approvazione dei bilanci.
Cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze del Coniglio d’Amministrazione e dell’Assemblea, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Nella seduta di insediamento, indetta dal presidente dell’Associazione, il Collegio elegge, tra i suoi membri, il proprio Presidente.
Il Presidente del collegio ed un supplente debbono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti, mentre per gli altri componenti è richiesta solamente comprovata esperienza in materia contabile.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Art. 10 Patrimonio ed esercizi sociali.
Il patrimonio è costituito:
Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
Dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Altre entrate compatibili con la finalità sociale dell’associazionismo di promozione sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Comma 1
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Comma 2
I versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
Art. 11 Regolamento interno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio d’Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 12 Scioglimento.
L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire.
Il raggiungimento dello scopo, o la sua impossibilità, dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.
L’Assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di tre quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell’associazione, e nomina due liquidatori, che sostituiscono il Consiglio direttivo, e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’associazione.
I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere , anche in modo indiretto, a terzi il patrimonio residuo dell’Associazione; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione, con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità.
Art. 13 Controversie.
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art. 14 Legge applicabile.
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.